Con la legge n. 68 del 12 marzo 1999 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere, per una aliquota che varia a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda, una certa percentuale di lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
I destinatari devono appartenere alle seguenti categorie:
– le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
– le persone non vedenti, intendendo coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
– le persone sordomute, intendendo coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
– le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di persone di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda gli enti pubblici, la disciplina dispone che l’assunzione dei suddetti soggetti avvenga tramite procedure selettive concorsuali, ad eccezione dei profili per cui sia richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo per i quali si procede mediante l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente.
QUOTA DI RISERVA:
– 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti
– 2 lavoratori per le aziende da 36 a 50 dipendenti
– 1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti
Per iscriversi negli elenchi è necessario aver compiuto i 15 anni di età e non aver superato i limiti previsti dall’ordinamento per il settore pubblico e per quello privato.
La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati e deve essere munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio e le attitudini professionali del richiedente.
E’ inoltre opportuno ricordare che la legge punisce sia i datori di lavoro che contravvengano al collocamento obbligatorio, sia i cittadini privi di diritto che tentino di ottenere occupazione con mezzi fraudolenti.
Regole del CCNL metalmeccanico e regolamentazione INPS Assenze per Day Hospital in particolare riferimento alle sindromi Talassemiche
Da tempo seguiamo con interesse le vicende di molti pazienti che denunziamo un comportamento non corretto delle aziende nei confronti di molti associati in materia di assenze per malattia o per venire ad effettuare controlli o giornate di Day-hospital, tra le situazioni che abbiamo raccolto ad esempio sono state l’uso scorretto ed illegale da parte delle aziende dei giorni adibiti a L.104, il dimezzamento delle paghe nei giorni di assenza fino a casi limite di utilizzo di permessi e ferie per l’effettuazione delle prestazioni ospedaliere.
L’INPS ha da tempo regolamentato le assenze per day hospital. Il contratto Metalmeccanici industria riserva da parte sua massima attenzione invece proprio ai lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, o affetti da neoplasie, da epatite di tipo B e C, e da gravi malattie cardiocircolatorie; cerchiamo qui di seguito di capire il funzionamento e la regolamentazione delle assenze più frequenti dei soggetti affetti da Talassemie.
Regolamentazione INPS – Assenze per Day Hospital
Le assenze per i controlli possono essere considerate assenze per malattia se ne ricorrono i presupposti. L’INPS con la circolare n. 192 del 7.10.1996 ha chiarito che in caso di prestazioni in “Day Hospital”, che sono sostanzialmente equiparabili a prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale, l’evento è indennizzabile (cioè è possibile l’assenza per malattia) solo previo riconoscimento della sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa, che dunque non è automatico.
Precisa l’INPS, con tale circolare:
“Tale requisito puo’ intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in buona sostanza la durata (giornaliera) dell’attivita’ lavorativa.”
Prosegue affermando:
“Anche nell’ipotesi di permanenza inferiore, l’indennita’ potra’ competere quando venga debitamente accertata a livello medico -in relazione alla natura dell’infermita’ e/o alla terapia praticata- la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una residua capacita’ lavorativa nel corso della medesima giornata di effettuazione della terapia.”.
Dunque, in sostanza, per potersi avere una legittima assenza per malattia, è necessario che il medico certifichi che dal controllo effettuato (ad esempio analisi con prelievo del sangue, visita oculistica) sia derivata una incapacità lavorativa per l’intera giornata lavorativa, ovvero che il medico, o la struttura ospedaliera, certifichino che per il controllo sia stata necessaria l’intera giornata lavorativa e quindi da ciò sia derivata l’incapacità lavorativa.
I lavoratori affetti da morbo di Cooley hanno quindi infine diritto a tale indennita` giornaliera di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del relativo trattamento trasfusionale, sempre che non sia stata prestata attivita` lavorativa nel corso delle stesse, perche da queste giornate deriva tale incapacità lavorativa.
Regolamentazione CCNL Metalmeccanico: Talassemie; Morbo di Cooley
In situazione di normalità ed ai soli fini del trattamento economico invece per quanto riguarda invece il raddoppio dei giorni in caso di assenza per malattia inferiore ai 5 giorni, bisogna riferirsi alla parte dell’Art. 2. – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
Qualora in un triennio lavorativo:
“si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico;”
Dunque il ccnl metalmeccanico non prevede il raddoppio dei giorni in relazione al periodo di comporto, ma in ralazione alla misura dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, come prevista nei commi precedenti dello stesso art. 2.
Nel caso di Morbo di Cooley quindi in presenza di patologia Talassemica invece sono escluse in toto da questo trattamento solo le assenze dovute a ricovero ospedaliero come descritto sopra ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a necessità di emodialisi, morbo di Cooley e neoplasie. Se il lavoratore risponde a questi requisiti quindi, non sarà sottoposto agli effetti del computo delle assenze per il mantenimento del posto di lavoro effettuati presso enti ospedalieri o debitamente certificati .
Come si può leggere nella Nota a verbale in fondo all’articolo 2 della sezione:
”Titolo VI – Assenze, permessi e tutele”:
“Note a verbale.
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.”
L’uso corretto di queste informazioni e la consapevolezza di queste regolamentazioni è di vitale importanza per il lavoratore Talassemico, per la sua qualità di vita, il nostro intento è quello di diffondere il più possibile questi aspetti legislativi.