Statuto dell’associazione

Art. 1 Denominazione e sede

  1. E’ costituita in Torino l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TALASSEMICI PIEMONTE, SIGLABILE A.T.P.” senza fini di lucro, con sede in Torino.
  2. Il trasferimento della sede all’interno del Comune di Torino non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dal presente Statuto.
  3. La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

 

Art. 2 Scopi e finalità

  1. L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di svolgere ogni attività volta alla PREVENZIONE, all’ASSISTENZA MORALE E MATERIALE dei soggetti colpiti, sollecitando per essi particolari previdenze da parte delle diverse Autorità dello Stato, in considerazione che la Thalassemia è compresa tra le malattie rare ed invalidanti riconosciute dalle leggi, decreti e regolamenti dello Stato.

In particolare l’Associazione si propone i seguenti fini:

  1. a)     Promuovere e contribuire, a tutti i livelli e nei limiti possibili dell’Associazione, alla lotta per la PREVENZIONE delle MICROCITEMIE;
  2. b)    Sollecitare ed ottenere dalle Autorità preposte (Stato, Regione, A.S.L., ecc…) un’assistenza globale GRATUITA per i soggetti malati, mediante la creazione di nuovi ed innovativi servizi specializzati per gli interventi strutturali (centri per trapianto di midollo, ecc…), terapeutici (emotrasfusione, ecc…) e diagnostici;
  3. c)     Promuovere e contribuire, nelle possibilità dell’Associazione, alle campagne propagandistiche volte a sensibilizzare la Pubblica Opinione sui problemi connessi alla Thalassemia, soprattutto della “Donazione Sangue” in generale, incentivando e mantenendo con le Associazioni volontarie donatori, rapporti di umana solidarietà e reciproca collaborazione;
  4. d)    Promuovere e fornire ausilio alla ricerca scientifica, per lo studio, la prevenzione e la cura delle MICROCITEMIE, favorendo attività di ricerca e di studio nel campo suindicato, promovendo seminari e congressi con specialisti del settore, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio nei limiti possibili dell’Associazione;
  5. e)     Promuovere e creare collegamenti con Associazioni similari operanti nella regione e non, al fine utile di scambio d’informazioni, esperienze, sia per il coordinamento di lotte comuni, sia per l’appoggio a rivendicazioni di settore;
  6. f)      Instaurare e mantenere rapporti con le Autorità Sanitarie Regionali e Centrali per la soluzione di questioni legislative, amministrative ed organizzative collegate alle esigenze dei Thalassemici, in particolare l’inserimento nella vita scolastica ed in quella sociale, rimovendo ogni ostacolo o pregiudizio, in ciò attuando il dettato costituzionale;
  7. g)    Promuovere intese, mantenere contatti, ed eventualmente dare propria adesione con Istituti, Enti, Associazioni, Organismi e Società italiane ed estere, aventi scopi e finalità comuni.

Art. 3 Risorse economiche

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. a)     contributi degli aderenti;
  3. b)    contributi privati;
  4. c)    contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  5. d)    donazioni e lasciti testamentari;
  6. e)    rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. f)     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  8. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di maggio.

Art. 4 Membri dell’associazione

  1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori, onorari e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione dell’Associazione.

 

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
  2. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
  3. La qualità di socio si perde:
  4. a)     per recesso;
  5. b)    per mancato versamento della quota associativa annuale;
  6. c)     per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  7. d)    per persistenti violazioni degli obblighi statuari;

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo, nel caso di dimissioni, l’esclusione sarà deliberata dopo attenta valutazione da parte del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

  1. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
  2. a)     ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  3. b)    a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  4. c)     a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  5. I soci hanno diritto:
  6. a)     a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  7. b)    a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  8. c)     ad accedere alle cariche associative;

Art. 7 Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. a)     l’Assemblea dei soci;
  3. b)    il Comitato Direttivo;
  4. c)     il Presidente;

Art. 8 L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

  1. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
  2. a)     approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  3. b)    nomina i componenti del Comitato Direttivo;
  4. c)     delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  5. d)    stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  6. e)     delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
  7. f)      si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  8. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  9. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
  10. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in forma telematica, almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.

  1. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9 Il Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici nominati dall’Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

  1. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato.
  2. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. L’elezione deve essere eseguita a maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti il Comitato; in caso di parità, farà fede il numero di voti raggiunti nell’Assemblea da ciascun membro del Comitato.
  3. Al Comitato Direttivo spetta di:
  4. a)     curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  5. b)    predisporre il bilancio;
  6. c)    nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e incaricare un Revisore dei Conti esterno;
  7. d)    deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  8. e)    provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  9. f)      aggiornare costantemente il Libro dei soci ed il Libro Verbali assemblee.
  10. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi sarà deciso seduta stante dal Comitato stesso.
  11. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza fisica (e non per delega) della maggioranza assoluta dei suoi membri (50% + 1) ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
  12. Ogni membro può rappresentare per delega non più di un componente.
  13. Il Consiglio Direttivo può escludere per giusta causa uno dei suoi componenti a maggioranza dei 2/3 di tutti i componenti.
  14. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.
  3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

  1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

Art. 12 Incompatibilità con la carica di componente del Consiglio Direttivo

 

  1. Al fine di garantire l’indipendenza dell’Associazione, la carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsivoglia carica politica, sia essa all’interno di un partito politico o presso gli enti locali (comuni, province e regioni), statali della Repubblica Italiana o Comunitari.
  2. Similarmente, tale carica è altresì incompatibile in caso di mera candidatura alle cariche politiche suddette.

 

Art. 13 Norme finali

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
  2. In caso di nascite di nuove Organizzazioni, in ambito Regionale o Cittadino, riguardanti la Thalassemia, ed avente scopo medesimo o simile a quello dell’Associazione Talassemici Piemonte, si prenderà in considerazione la massima disponibilità alla collaborazione e, caso per caso, l’eventuale fusione con le nuove entità.
  3. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.


DONAZIONI

Per contribuire con una donazione a favore dell’Associazione Talassemici Piemonte è possibile versare la somma voluta attraverso bollettino postale, bonifico bancario, lasciti testamentari e paypal.
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina DONAZIONI.

COME DONARE IL 5 X 1000

L’Associazione Talassemici Piemonte usa i proventi provenienti dalla destinazione del 5x1000 per migliorare e potenziare il Centro di riferimento per le Microcitemie Ospedale A.S.O. San Luigi di Orbassano e informare circa la prevenzione e la cura della Talassemia e tante altre attività a scopo benefico.
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina COME DONARE IL 5x1000.

CODICE FISCALE
80100560012

Sostieni l'Associazione Talassemici Piemonte destinando il tuo 5X1000 apponendo nel tuo modello fiscale il Codice Fiscale dell'Associazione Talassemici Piemonte.

VOLANTINI INFORMATIVI MULTILINGUA

I Volantini informativi sulla Talassemia dell' Associazione, tradotti in più lingue, nozioni base per una azione di divulgazione diretta a pazienti, medici, operatori sanitari, volontari, istituzioni, organizzazioni per gli immigrati, al fine di diffondere la prevenzione delle microcitemie. Chiunque voglia ricevere copie dei volantini può scrivere all'Associazione.

LA TALASSEMIA (Ita)
THE TALASSEMIA (Eng)
LA THALASSÉMIE (Fra)
A TALASSEMIA (Porto)
TALASEMIJA (Serbo-Croato)
THALASSEMIA (Arabian)
TALASEMIA (Albanese)
ANEMIA MEDITERANIANA (Rumeno)
ANEMIA MEDITERANIANA (Chinese)